Comunità energetiche rinnovabili. Allineamento tardivo alle norme europee, e gravi ritardi nell’attuazione delle direttive Forte valenza sociale e territoriale della Legge regionale dell’Emilia Romagna

Comunità energetiche rinnovabili. Allineamento tardivo alle norme europee, e gravi ritardi nell’attuazione delle direttive

Forte valenza sociale e territoriale della Legge regionale dell’Emilia Romagna

La legislazione italiana (con due anni di ritardo) ha recepito le direttive europee con l’emanazione in particolare della L. 8/2020 ed il D.lgs 199 del dicembre 2021, che apre finalmente la strada, nei sistemi locali, alla produzione di energia elettrica per l’autoconsumo collettivo da parte di cittadini e da parte di Comunità di cittadini organizzati in Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).

 Le Cer sono entità giuridiche basate sulla partecipazione aperta e volontaria da parte di utenti sia pubblici che privati situati nelle vicinanze dell’impianto di produzione rinnovabile della capacità massima di un Mwh che appartiene alle stesse e che è allacciato alla più vicina cabina elettriche primarie di trasformazione AT/MT. Membri delle Cer possono essere sia produttori (producer) proprietari dell’impianto che consumatori utenti, promovendone così la trasformazione di tali soggetti in “prosumer” (producer+consumer).

L’obiettivo non è il profitto, ma benefici ambientali, economici e sociali per la comunità

La partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è aperta a tutti i consumatori e per quanto riguarda le imprese, non può costituire l’attività commerciale e industriale principale. L’obiettivo principale della comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

Le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile. L’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.

Le comunità energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, all’aumento dell’efficienza energetica, anche attraverso l’accumulo dell’energia prodotta, e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i cosiddetti community charger, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.

 Gravi ritardi nell’attuazione operativa delle direttive

 Va segnalato tuttavia che l’attuazione operativa di tali direttive presenta ancora gravi ritardi.  Sono attesi dal marzo 2022 sia le Delibere dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)per l’adeguamento alla 199/21 dei regolamenti per le configurazioni di autoconsumo e di Comunità energetiche, che i decreti del MITE (Ministero per la Transizione Energetica), per fissare le tariffe incentivate ed i prezzi per il ritiro dedicato dell’energia elettrica autoprodotta.

 Il ritardo di emanazione di queste delibere attuative ha rallentato di fatto la realizzazione delle Cer (studi di fattibilità e configurazioni degli impianti) che, se avviate nel 2022, avrebbero contribuito ad attenuare nel 2023 l’impatto della crisi energetica sulle bollette di molti cittadini.

Il perimetro normativo europeo e nazionale di costituzione delle Cer (© Castello Società cooperativa di abitanti a proprietà indivisa)

Legge regionale 27 maggio 2022, n 5. Forte valenza sociale e territoriale

Con questa normativa che  stabilisce la promozione e il sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, la Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, ed in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento e dal decreto legislativo n. 199/2021 intende promuovere e sostenere la costituzione di comunità energetiche rinnovabili (Cer) e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Per gli esercizi 2022 e 2023, La Regione ha previsto di finanziare, con uno stanziamento di 200.000 euro per il 2022 e di 150.000 euro nel 2023, le comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi. Attraverso una maggiorazione dei contributi concedibili la Regione intende sostenere in particolare le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) siano composti anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare la povertà energetica;

b)  siano presenti tra i suoi membri enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

c) siano presenti, limitatamente alle Comunità energetiche, enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, o che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti sui tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche;

d) siano situati in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di contrastarne l’abbandono e favorirne il ripopolamento;

e) che realizzino progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.

Per gli esercizi successivi al 2024, la Regione provvederà al finanziamento degli interventi previsti nella legge nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

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